Cosa succede se rifiuto un trasferimento?
Sommario
Cosa succede se rifiuto un trasferimento?
Il lavoratore che è stato trasferito in un'altra sede di lavoro non può opporsi alla modifica del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro ma può impugnare il provvedimento datoriale.
Come si impugnare un trasferimento di lavoro?
L'impugnazione deve essere presentata tramite atto scritto al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data in cui gli è stato comunicato il trasferimento. Successivamente il lavoratore ha l'onere di depositare il ricorso avanti il Tribunale del Lavoro entro i 180 giorni successivi.
Cosa spetta al lavoratore in caso di trasferimento?
Indennità di trasferimento rimborso delle spese di viaggio. rimborso della spesa per il trasloco (trasporto dei mobili) rimborso dell'eventuale perdita di pigione (canone d'affitto) per un massimo di 6 mesi. diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione.
Quando l'azienda può trasferirmi?
La norma che prevede che il trasferimento possa essere realizzato dal datore di lavoro solo in presenza di «comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive» è l'articolo 2103 del Codice civile. Se sussistono tali ragioni, il trasferimento è legittimo anche senza il consenso del dipendente.
Come passare da un Ministero ad un altro?
Con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un'altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta di mobilità oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dall'amministrazione che gli interessa.
Quando spetta l'indennità di trasferimento?
Al lavoratore trasferito spetta un'indennità aggiuntiva ed il rimborso spese per i costi sostenuti per viaggio e trasloco. ... L'indennità di trasferimento quindi spetta solamente nel primo caso, ovvero quando lo spostamento è definitivo e come tale comporta un cambio di residenza per il lavoratore.
Cosa sono le spese per trasferimento?
Le spese di trasferimento sono dei costi aggiuntivi al valore di aggiudicazione del bene nelle vendite derivanti da procedure espropriative, ovvero “forzose” che, secondo la tipologia, sono messe a carico dell'aggiudicatario del bene.